Dazi e contratti internazionali: gestire il rischio tariffario

Avv. Davide Bertolini
Marzo 9, 2026

Perché i dazi sono ancora un problema contrattuale

Le variazioni dei dazi non sono soltanto un tema doganale o fiscale. 

Quando un contratto internazionale non disciplina in modo chiaro chi sopporta l’aumento dei costi, il rischio si traduce immediatamente in:

  • erosione dei margini
  • tensioni nella relazione commerciale
  • contenziosi su prezzo e inadempimento

Per le imprese esportatrici, in particolare per le PMI che operano con margini contenuti, la gestione del rischio tariffario deve essere affrontata già in fase di redazione del contratto.

Incoterms e allocazione del rischio

Nei contratti di vendita internazionale, l’uso degli Incoterms® costituisce ormai prassi consolidata. La scelta del termine di resa incide direttamente sulla distribuzione dei costi e sull’allocazione dei rischi tra le parti.

Differenze apparentemente tecniche – ad esempio tra Delivered At Place (DAP) e Delivered Duty Paid (DDP) secondo Incoterms® – comportano una diversa attribuzione, tra l’altro, di:

  • oneri e formalità doganali
  • dazi all’importazione
  • rischio connesso a blocchi o ritardi nello sdoganamento

È essenziale che l’Incoterm:

  • sia indicato in modo completo (luogo preciso e versione ICC applicabile, es. “Incoterms® 2020”)
  • sia coerente con le ulteriori clausole contrattuali, in particolare quelle relative al prezzo
  • sia espressamente richiamato nei documenti negoziali (conferma d’ordine, contratto quadro, condizioni generali)

Un disallineamento tra Incoterm prescelto e clausole economiche può generare incertezza interpretativa e contenzioso.

È importante ricordare che gli Incoterms non disciplinano il trasferimento della proprietà né il prezzo, che devono essere regolati separatamente nel contratto.
Inoltre, la ripartizione contrattuale dei costi non incide necessariamente sugli obblighi verso le autorità doganali, che fanno capo all’importatore registrato.

Clausole di tariff escalation

Nella prassi, l’aumento dei dazi viene spesso ricondotto genericamente alla forza maggiore.
Tuttavia, le clausole di forza maggiore sono spesso interpretate in modo restrittivo e non sempre coprono variazioni tariffarie, salvo che includano espressamente eventi quali “change in law” o misure governative. Per “forza maggiore” si intende qui, in sintesi, un evento che impedisca o renda oggettivamente non esigibile la prestazione, secondo il quadro normativo applicabile. Nel diritto italiano, il riferimento generale è l’art. 1256 c.c., mentre per le sopravvenienze economiche rileva l’art. 1467 c.c.

È preferibile prevedere una clausola specifica di escalation tariffaria che disciplini:

  • la soglia di variazione rilevante
  • il metodo di calcolo dell’adeguamento
  • la ripartizione dell’onere tra le parti
  • le modalità di comunicazione e documentazione

In assenza di una clausola espressa, l’impresa rischia di dover assorbire integralmente l’aumento. Le clausole di trasferimento del rischio dazi possono invece prevedere meccanismi di adeguamento del prezzo, anche automatici se espressamente disciplinati, in caso di introduzione, aumento o riduzione dei dazi, evitando l’impatto economico diretto su una sola parte.

Clausole di hardship e rinegoziazione

Quando l’aumento dei dazi altera in modo significativo l’equilibrio economico del contratto, può essere opportuno prevedere una clausola di hardship (ossia una clausola sulle sopravvenienze che prevede rinegoziazione/adeguamento dell’equilibrio economico). Si segnala che nei sistemi di common law, in assenza di una clausola espressa, il riequilibrio del contratto è generalmente escluso.

Questa tipologia di clausole:

  • può prevedere per le parti un obbligo di rinegoziazione in buona fede
  • può prevedere l’intervento di un terzo o un meccanismo di adeguamento automatico
  • può attribuire un diritto di recesso in caso di mancato accordo

Nella redazione di contratti commerciali, le clausole di hardship devono coordinarsi con:

  • clausole “change in law”
  • disciplina della forza maggiore
  • termini di durata e rinnovo

Allocazione dei costi doganali, gestione dei rimborsi e cooperazione documentale

Le parti possono disciplinare contrattualmente la ripartizione di costi e oneri doganali in modo più dettagliato, ad esempio integrando o variando lo schema previsto dall’Incoterm adottato.

Il contratto dovrebbe chiarire:

  • chi è l’importatore registrato
  • chi sostiene l’onere del dazio
  • come vengono gestiti eventuali rimborsi o rettifiche doganali

È inoltre opportuno prevedere clausole che impongano una collaborazione attiva (es. documentazione, dichiarazioni, cooperazione, audit concordati) tra esportatore e importatore per gestire i flussi doganali in modo efficace. Una buona prassi contrattuale dovrebbe anche chiarire:

  • classificazione doganale (HS code)
  • origine delle merci
  • documentazione probatoria
  • rimedi in caso di dichiarazioni inesatte

La mancanza di collaborazione documentale è spesso all’origine di contestazioni tra fornitore e distributore, e il problema aumenta quando siamo in presenza di una catena di fornitori complessa.

Ad esempio, un’azienda UE vende tramite trader a un importatore USA. Il trader non fornisce i documenti necessari: in assenza di documentazione adeguata potrebbe non essere possibile applicare il valore “first sale” e i dazi potrebbero essere calcolati sul valore della vendita finale (spesso più elevato).

Valuta, cambio e volatilità

In contesti di instabilità tariffaria, la volatilità del tasso di cambio può amplificare l’impatto economico.

È importante quindi considerare strumenti di aggiornamento dinamico dei prezzi contrattuali legati all’andamento dei dazi o dei tassi di cambio, anche attraverso formule indicizzate o parametri oggettivi. Una disciplina contrattuale chiara dovrebbe considerare:

  • valuta di pagamento
  • eventuali clausole di adeguamento del cambio
  • meccanismi di revisione periodica del prezzo

Il rischio tariffario e il rischio cambio, se combinati, possono incidere significativamente sulla sostenibilità del contratto.

Implicazioni per le PMI esportatrici

Le PMI che operano sui mercati internazionali, in particolare nei settori manifatturieri e meccanici, sono esposte a variazioni tariffarie spesso non prevedibili.

Integrare nei contratti clausole di gestione del rischio tariffario consente di:

  • evitare rinegoziazioni in emergenza
  • preservare la marginalità
  • ridurre il rischio di contenzioso
  • rafforzare la posizione negoziale

Una revisione periodica dei modelli contrattuali è spesso sufficiente per prevenire criticità future.

Legge applicabile e foro: l’impatto sull’interpretazione delle clausole

Nelle operazioni internazionali la scelta della legge applicabile e del foro competente incide in modo determinante sull’effettiva portata delle clausole contrattuali, incluse quelle relative a dazi, hardship e forza maggiore.

Ad esempio, un aumento dei dazi potrebbe essere qualificato come evento di forza maggiore in un ordinamento che adotta un’interpretazione più ampia del concetto di imprevedibilità, mentre in altri sistemi – specie di common law – il richiamo alla force majeure dipende in modo rigoroso dal testo della clausola contrattuale. In assenza di una previsione espressa che includa “change in law” o variazioni tariffarie, l’aumento dei costi potrebbe non giustificare la sospensione o la rinegoziazione del contratto.

Analogamente, la disciplina della hardship e dell’eccessiva onerosità sopravvenuta varia sensibilmente tra ordinamenti di civil law e common law, con conseguenze concrete sulla possibilità di ottenere un adeguamento del prezzo o la risoluzione del contratto.

Per questo motivo, la redazione delle clausole economiche e di allocazione del rischio non dovrebbe essere disgiunta dalla valutazione della legge applicabile e del foro: la medesima clausola può produrre effetti molto diversi a seconda del sistema giuridico che ne governa l’interpretazione.

Conclusione

La gestione dei dazi nei contratti internazionali non può essere lasciata a soluzioni improvvisate o a interpretazioni ex post.

Un contratto ben strutturato, coerente negli Incoterms, dotato di clausole di escalation e di meccanismi di rinegoziazione, rappresenta di norma uno strumento importante di tutela per l’impresa esportatrice.

In assenza di una disciplina contrattuale espressa, la gestione del rischio tariffario è rimessa alle regole generali applicabili, con esiti spesso incerti e dipendenti dall’ordinamento competente.

Nota legale

Il presente contributo ha finalità informativa e divulgativa; non costituisce consulenza legale e non contiene promesse di risultati. Per un confronto su specifiche esigenze, è possibile contattare lo Studio.

Avv. Davide Bertolini
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